Anche per il Tribunale di Foggia le rette dei malati cronici (di Alzheimer e demenze) sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale

Anche per il Tribunale di Foggia le rette dei malati cronici (di Alzheimer e demenze) sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
11 Maggio 2021: Anche per il Tribunale di Foggia le rette dei malati cronici (di Alzheimer e demenze) sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale 11 Maggio 2021

Anche il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1153/2020, pubblicata il 15.9.2020, si aggiunge alla nutrita schiera di Giudici di merito che hanno accolto le domande proposte dai malati cronici o loro congiunti per ottenere la revoca delle ingiunzioni o il rigetto delle domande proposte dalle RSA nei loro confronti per ottenere il pagamento di una quota delle rette di ricovero.

Nel caso specifico l’amministratore di sostegno di un anziano affetto da “demenza senile di grado elevato che si era obbligato a corrispondere ad una RSA la retta di ricovero sottoscrivendo un apposito atto unilaterale aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di gestione della RSA stessa nei suoi confronti, la declaratoria della nullità dell’atto succitato e l’accertamento le rette in questione erano esclusivamente a carico dell’ASL e della Regione competenti (che erano state chiamate in causa).

Il Tribunale ha accolto le domande dell’opponente, osservando anzitutto che “le prestazioni rese ai soggetti affetti da patologia di Alzheimer, in grave stato di avanzamento e quelle che attengono prevalentemente alle aree anziani (inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative), disabili, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, rientrano” fra quelle “socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” totalmente a carico del Fondo sanitario nazionale, a norma del d. P.C.M. 14.2.2001.

Ciò in quanto “la mancanza di un continuo e assiduo monitoraggio sanitario metterebbe a rischio le condizioni di vita e di sopravvivenza del paziente.

La conseguenza è che “se l’ammalato è ricoverato per patologie del genere sopra indicato con prevalente componente sanitaria nulla è dovuto dall’utenza in quanto non può dirsi sussistente alcuna componente sociale della retta.

E, quindi, gli “accordi o impegnative che solitamente “le strutture sottopongono alla firma di utenti e parenti” per ottenere che si obblighino “al pagamento delle quote di ricovero in RSAsono nulli “perché contrari a norme imperative, come stabilito, fra l’altro, da Cass. civ. n. 2276/2016, (per la quale “nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”).

E “tra i casi di rilievo sanitario deve farsi rientrare anche quello relativo alle spese derivanti non da una mera attività di sorveglianza e di assistenza bensì da un trattamento farmacologico somministrato, in struttura residenziale protetta, in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica”. 

Il Tribunale osserva che “tali ipotesi sono differenti dai casi in cui l’assistenza fornita a degenti sia meramente sostitutiva delle cure familiari”.

Poiché nel caso del beneficiato dall’amministrazione di sostegno che la società di gestione della RSA aveva accolto presso la propria struttura fosse incontestatamente “affetto da demenza senile di grado elevato”, di per sé solo, dimostrava la necessità di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, con la conseguenza la retta dovuta per il suo ricovero fosse “a carico del Servizio Sanitario Nazionale”.

Di qui la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria della nullità dell’atto d’obbligo stipulato dall’amministratore di sostegno.

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